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COSA RISCHIA CHI NON RISPETTA LA NORMATIVA?

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REGOLE E SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA PER I CONCORSI A PREMIO

In Italia il D.P.R. 430 del 2001, che sostituisce la vecchia “Aut. min. ric.”, stabilisce le norme da seguire per lo svolgimento delle manifestazioni a premio: destinatari, premi, termini e modalità per l’assegnazione, esclusioni e sanzioni.

Cosa rischia l’azienda promotrice che non rispetta il DPR 430/2001?

Spesso, soprattutto da aziende che si approcciano per la prima volta alle manifestazioni a premio, ci vengono comunicate idee e meccaniche particolarmente “creative” che se venissero attuate si trasformerebbero in un’iniziativa a premi che non rispetta la normativa esponendo il promotore a sanzioni amministrative talvolta elevate.

 

LE REGOLE

Di seguito riepiloghiamo le principali regole previste dalla normativa per l’organizzazione di un concorso a premi:

  • Fidejussione pari al 100% del montepremi
  • Deposito della pratica ministeriale entro 15 giorni dall’inizio
  • Atti notarili (assegnazione e chiusura)
  • Consegna premi entro 180 gg dal termine
  • Durata massima 1 anno
  • Pagamento delle imposte (entro 180 giorni dall’assegnazione premi)
  •  

Particolare attenzione va fatta nel caso in cui si intende organizzare un concorso a premi sui social network dove è facile incorrere in errori che esporrebbero l’azienda promotrice a grandi rischi. La normativa sulle manifestazioni a premio infatti, pur non avendo una sezione dedicata al proprio interno in quanto risalente al 2001, regola tutte le iniziative senza eccezioni.

Qualche dettaglio in più è stato fornito del corso degli ultimi anni da parte del Mise a seguito di interpelli sull’argomento di particolare attualità; di seguito alcuni punti fondamentali per chi si accinge ad organizzare un concorso che prevede l’utilizzo dei social, che si tratti di facebook, instagram o altro:

  • Il social network non può essere l’unico canale di partecipazione al concorso
  • Non è possibile utilizzare funzionalità proprie del social (condivisione, like, ecc) nella meccanica concorsuale, ad esempio per accrescere le potenzialità di vincita o partecipare il software di assegnazione premi / raccolta dati dei partecipanti
  • Deve essere allocato su un server ubicato in Italia o, in alternativa, deve essere messo in atto un sistema di mirroring
  • Il social network dispone di un proprio regolamento in materia di pagine business che non bisogna tralasciare
  • Occorre comunque osservare quanto previsto dalla normativa in materia di concorsi a premio regolamento, pratica ministeriale, fidejussione, imposte sui premi ecc.)

In sostanza, per avere la liceità, il concorso a premi dovrà essere sviluppato tramite una piattaforma esterna, il social network funzionerà da grande cassa di risonanza per l’iniziativa, ancor più se i premi in palio saranno di particolare appeal per il target designato e di facile fruizione!

 

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Di seguito vengono riportate le principali sanzioni amministrative previste dalla normativa in materia concorsuale:

1. Per concorso a premio vietato [art. 124, comma 1, del regio decreto legge 19/10/1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 05/06/1939, n. 973, come sostituito dall’art. 19, comma 5, lettera c), della legge 27/12/1997, n. 449, come sostituito dall’art. 12 comma 1, lett. o) del decreto legge 28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 /06/2009, n. 77 ed infine sostituito dall’art. 1, comma 924, della legge 28/12/2015 n. 208]: 

  • Sanzione che va da una a tre volte l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul montepremi e comunque non inferiore a € 2.582.28. Qualora il concorso a premio venga continuato dall’impresa nonostante la notifica del provvedimento interdittivo, la sanzione predetta è raddoppiata. La sanzione è anche applicata nei confronti di tutti i soggetti che abbiano partecipato in qualunque modo all’attività di distribuzione di materiale del concorso a premio. 

 

2. Per mancata preventiva comunicazione [art. 124, comma 2, del regio decreto legge 19/10/1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 05/06/1939, n. 973, come sostituito dall’art. 19, comma 5, lettera c), della legge 27/12/1997, n. 449]: 

  • Sanzione che va da € 2.065,83 a € 10.329,14 Viene ridotta del 50% in caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all’inizio del concorso, ma prima che sia stato constatato l’inadempimento. 3. Per svolgimento del concorso con modalità difformi da quelle comunicate o da quelle indicate nel regolamento
  • Sanzione che va da € 1.032,91 a € 5.164,57 

Se il pagamento avviene entro trenta giorni tutte le sanzioni sono ridotte ad un sesto del massimo.

 

3. Sanzione accessoria [art. 124, comma 1, del regio decreto legge 19/10/1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 05/06/1939, n. 973, come sostituito dall’art. 19, comma 5, lettera c), della legge27/12/1997, n. 449, come sostituito dall’art. 12 comma 1, lett. o) del decreto legge 28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24/06/2009, n. 77]: 

Consiste nella pubblicazione, a spese del promotore, del provvedimento sanzionatorio. Spetta al Ministero, tenendo conto di un criterio di proporzionalità, in relazione alla gravità della violazione e del principio di equivalenza dei mezzi di informazione nonché al livello di diffusione della manifestazione, individuare il mezzo di informazione più adeguato allo scopo, come ad esempio pubblicare il provvedimento sanzionatorio su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o su una determinata stampa periodica e/o avvalersi di altri mezzi di informazione. 

In caso di accertata mancata corresponsione dei premi promessi (d’ufficio o a seguito di denuncia) il Ministero determina, oltre alle sanzioni, l’incameramento totale o parziale della cauzione, pari al 20% del valore dei premi. Il Ministero, entro 90 giorni decorrenti dall’accertamento della violazione, notifica all’impresa promotrice e a quelle associate il processo verbale di sanzione pecuniaria. L’impresa può far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere ascoltata. Il procedimento, descritto dalla Legge 24 /11/1981, n. 689, e successive modificazioni si conclude con l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o con l’archiviazione. 

 

Come avviene nella pratica

Il Ministero verifica a campione o su segnalazione dei soggetti interessati il corretto svolgimento delle manifestazioni a premio ed avvia la procedura di contestazione verso le imprese promotrici che abbiano violato: 

  • il DPR n. 430/2001 
  • la tutela della fede pubblica
  •  i principi di concorrenza e di mercato nella forma di turbative 
  • il divieto di pubblicità di alcuni prodotti (ad esempio farmaci) 

Il procedimento inizia con una comunicazione di avvio del procedimento per presunta violazione all’impresa promotrice e a quelle associate, mediante notifica eseguita nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento o pec. L’impresa ha 15 gg, decorrenti dal ricevimento dell’atto ministeriale, per produrre le proprie controdeduzioni. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni ovvero qualora esse non siano state trasmesse, il Ministero, accertata la violazione, emette il provvedimento di immediata cessazione della manifestazione (se essa è ancora in corso) o di manifestazione vietata (in caso di iniziativa ormai conclusa). Avverso tale provvedimento è ammessa tutela giurisdizionale dinanzi al TAR o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o e120 giorni dalla notifica. 

Oltre al Ministero dello Sviluppo economico, le istituzioni che vigilano sulla regolarità delle manifestazioni a premi sono: 

  • I Monopoli dello stato 
  • L’Agenzia delle entrate 
  • Il Garante della privacy

 

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