RAPPRESENTANTE FISCALE IN ITALIA
Ecco chi è il rappresentante fiscale necessario per indire iniziative promozionali quali concorsi e operazioni a premio, citato (dall’ Art 5 del D.P.R. 430/2001) nel caso in cui l’azienda promotrice sia straniera e non abbia sedi sul territorio Italiano.
Il Rappresentante Fiscale può essere una persona fisica o una persona giuridica che risulti da atto pubblico residente o avente sede nel territorio dello Stato Italiano.
I soggetti promotori possono delegare agenzie di promozione od operatori professionali a rappresentarli in tutti gli adempimenti relativi alle manifestazioni, sia di natura fiscale che extrafiscali compresa la domiciliazione e la conservazione di tutta la documentazione nel territorio dello Stato, nonché a prestare la cauzione (come stabilito dall’articolo 7)”.
Il rappresentante fiscale:
- risponde in solido (comma 3 art. 17 D.P.R. n. 633/1972; R.M. 4 marzo 2002 n. 66/E) con l’operatore estero per gli adempimenti IVA da seguire (sarà infatti responsabile degli obblighi previsti dalla normativa relativa alla fatturazione, registrazione documentale, del versamento delle imposte e delle eventuali sanzioni relative agli inadempimenti collegati alle operazioni effettuate);
- esercita i diritti, in nome e per conto del soggetto non residente che rappresenta, connessi all’applicazione della normativa IVA.
La sua nomina avviene tramite atto pubblico, scrittura privata registrata, comunicazione effettuata all’Ufficio IVA, (con le modalità previste dall’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972), di data anteriore al passaggio dei beni, lettera annotata in apposito registro presso l’Ufficio IVA competente. Tale nomina dovrà essere conosciuta da parte del soggetto residente, che effettua l’operazione con l’impresa estera, prima dell’esecuzione dell’operazione.