I CONSORSI E LE OPERAZIONI A PREMI ESCLUSE DALLA NORMATIVA
Ecco cosa devi sapere per organizzare un concorso ascrivibile alle esclusioni di cui all’art. 6.1 a) del D.P.R. 430/2001.
La normativa prevede che non si debbano considerare concorsi e operazioni a premio le seguenti iniziative promozionali:
- Concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche
nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività.
Pertanto, nella suddetta iniziativa non è consentito:
– Richiedere l’acquisto di un prodotto come requisito di partecipazione,
– mettere in palio premi che abbiano un valore economico.
Al fine di rendere inequivocabile l’inquadramento della stessa e allo stesso tempo avere un documento che comunica in maniera puntuale le regole al partecipante, è opportuno prevedere la stesura di un regolamento per trasparenza con atto sostitutivo notorio, nel quale viene delineata la meccanica e la tipologia di esclusione dal D.P.R.
- Concorsi indetti da emittenti radiotelevisive
manifestazioni nelle quali è prevista l’assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreché l’iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza (Comma così modificato dall’art. 7, c. 9, legge 3 maggio 2004, n. 112).
- Le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti
sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest’ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;
- Le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore
sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall’entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate.
- Le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti o istituzioni
di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.
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