VENDITA SOTTOCOSTO, L’OFFERTA LIMITATA NEL TEMPO
L’offerta a tempo limitato che conquista i Clienti.
Le vendite sottocosto si verifica di fatto quando uno o più prodotti vengono venduti al Cliente finale ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta del valore aggiunto o di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.
Questa tipologia di iniziative viene solitamente utilizzata nella GDO in quanto, le offerte dei prodotti interessati allo sconto vengono utilizzati come “esca” per portare il Cliente a fare acquisti presso il proprio Brand.
Cosa dice la normativa
Per realizzare un sottocosto è indispensabile rispettare le regole emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico(tramite D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 e successiva risoluzione n. 145830 del 14 agosto 2014) per evitare di incorrere in spiacevoli sanzioni. Di seguito riepiloghiamo le principali regole da seguire per realizzare un’iniziativa promozionale sottocosto:
- Deve essere presentata relativa comunicazione scritta al comune competente per territorio almeno 10 giorni prima dell’inizio. (Art. 1, comma 4) nella quale siano indicati la data d’inizio, la durata e il numero delle referenze oggetto della vendite sottocosto, nonché quante volte detta tipologia di vendita sia stata effettuata nel corso dell’anno di riferimento e qualora nel corso dell’anno di riferimento sia già stata effettuata una vendita sottocosto, va altresì comunicato il tempo di decorrenza dalla ultimazione della medesima,
- può essere effettuata solo tre volte nel corso dell’anno ad esclusione di casi di ricorrenze come: apertura di un nuovo esercizio commerciale; di avvenuta ristrutturazione totale dei locali, alla vendita di liquidazione, modifica e integrazione dell’insegna ecc (elenco completo delle casistiche all’Art 2, comma 2),
- ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni,
- non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni di intervallo dalla precedente vendita sottocosto, salvo che per la prima vendita sottocosto dell’anno che può essere effettuata senza che siano trascorsi i previsti venti giorni (cfr. circolare 24 ottobre 2001, n. 3528/C),
- la comunicazione utilizzato per pubblicizzare l’offerta di vendita sottocosto deve contenere le seguenti informazioni: i prodotti oggetto dell’offerta, il quantitativo disponibile per ciascuna referenza e il periodo temporale della vendita e nel caso dei prodotti elencati alle lettere d) ed e) dell’art. 2, comma 1 le “relative circostanze”che determinano la vendita (cfr. lett. a dell’art. 3, comma 1, del decreto n. 218),
- i prodotti oggetto dell’offerta devono essere posti all’interno dell’esercizio commerciale in modo che sia consentita al consumatore la “inequivocabile identificazione” in modo che i medesimi non possano essere confusi con il resto dell’assortimento dei prodotti in vendita,
- la vendita sottocosto è vietata ad un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l’esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza (Art. 1 del decreto n. 218, al comma 2).
In caso di impossibilità a rispettare, per l’intero periodo preannunciato per la vendita sottocosto, va immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell’offerta con i medesimi mezzi di comunicazione.