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GDPR NEI CONCORSI A PREMIO: COME PROTEGGERE I DATI DEI PARTECIPANTI

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GDPR NEI CONCORSI A PREMIO

Raccolta e trattamento dati dei partecipanti

Le manifestazioni a premio sono spesso utilizzate dalle Aziende promotrici non soltanto ai fini promozionali ma anche per la raccolta dei dati utili alla profilazione dei propri clienti o ad azioni di CRM e di lead generation.

Con il nuovo GDPR si pone maggiormente attenzione all’argomento in quanto il tutto è stato normato a livello europeo, ponendo ulteriori incombenze per quanto riguarda la raccolta ed il trattamento dei dati personali.

Nel caso dei concorsi ed operazioni a premio, la società promotrice dovrà indicare nell’informativa privacy dedicata le modalità, le garanzie ed i limiti del trattamento dei dati personali dei partecipanti così come eventuali responsabili e/o altre entità che entreranno in contatto con i dati raccolti.

Nel caso in cui la meccanica consentisse la partecipazione/registrazione solo attraverso Fb connect, sarà necessario che il partecipante sia iscritto a Facebook prima della data di inizio del concorso e che i dati personali estratti dall’archivio di Fb siano in automatico registrati su server allocato in Italia.

Si richiamano le linee guida fornite dal Garante per la privacy in data 19 marzo 2015 circa il trattamento di dati personali per profilazione on line che ricorda l’obbligo per le società dell’informazione (rif. decreto legislativo n. 70/2003 e ss.mm.ii.) e pertanto per le imprese promotrici di richiedere espresso consenso: 

1° alla profilazione dei dati personali (cioè analisi ed elaborazione di informazioni relative a utenti o clienti, al fine di suddividere gli interessati in “profili”, ovvero in gruppi omogenei per comportamenti o caratteristiche più specifiche, con l’obiettivo di pervenire all’identificazione inequivoca del singolo utente ovvero del terminale e per il suo tramite, anche del profilo, appunto, di uno o più utilizzatori di quel dispositivo; 

2° al trattamento dei dati per le finalità esclusivamente di partecipazione alla manifestazione a premio

I due consensi devono comunque essere sempre espressi per ogni manifestazione a premio organizzata da una stessa impresa che si avvalga di un social network. Ovviamente, relativamente al 1° consenso l’utente dovrà essere reso pienamente edotto della modalità di conferma delle manifestazioni di volontà già espresse, in qualità di utente non autenticato, in precedenti manifestazioni a premio.

Tale regola si applica comunque a tutti i concorsi che utilizzano piattaforme informatiche. In caso di partecipazione attraverso Fb connect l’impresa deve specificare nel regolamento che la partecipazione sarà sottoposta al doppio consenso da parte del consumatore – uno relativo alla profilazione e l’altro al rilascio del consenso privacy.

PromotionPlus si avvale di consulenti legali esperti in materia ed è pertanto in grado di supportare i propri clienti nella verifica o redazione della documentazione necessaria al corretto svolgimento delle manifestazioni a premi.

 

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