VENDITA ABBINATA, L’OFFERTA APPLICATA ALLA VENDITA CONTESTUALE DI PIÙ PRODOTTI
L’offerta applicata alla vendita contestuale di due o più prodotti.
La vendita abbinata è una di quelle attività promozionali che a differenza dei concorsi e delle operazioni a premio non rientra nelle manifestazioni a premio e pertanto non necessita adempimenti ministeriali, ma scopriamo assieme com’è necessario attuarla per rispettare la normativa.
La vendita abbinata è uno strumento promozionale che consiste nella vendita contestuale di due o più prodotti ad un prezzo inferiore alla somma dei prezzi di medesimi prodotti acquistati singolarmente.
Per essere inquadrata correttamente è bene precisare chea differenza delle operazioni a premio non si regala nulla, pertanto lo sconto applicato dovrà essere inferiore al prezzo del prodotto di minor valore, in alternativa rientreremmo di fatto in un’operazione a premio.
COSA DICE LA NORMATIVA
Per far si che un’operazione di scontistica applicata sui due prodotti oggetto della vendita congiunta venga inquadrata in una vendita abbinata e non come manifestazione a premi è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:
- I prodotti oggetto dell’offerta siano specificamente individuati nel materiale informativo,
- i prodotti oggetto dell’offerta siano venduti dalla stessa azienda anche singolarmente,
- la comunicazione non privilegi un prodotto rispetto all’altro,
- nei materiali informativi non si faccia riferimento a concetti come: omaggio, premio, regalo ecc,
- nel materiale pubblicitario è necessario indicare il prezzo unico complessivo scontato o dei prezzi dei singoli prodotti e degli sconti percentuali a ciascuno applicati, con l’eventuale indicazione che, se comprati singolarmente, viene applicato il prezzo pieno.
Nel caso in cui non vengano rispettati tutti i punti sopra citati l’iniziativa rientra di fatto in un’operazione a premi.
Inoltre per escludere che l’operazione rientri in una vendita sottocosto, è necessario verificare che la percentuale complessiva di sconto dell’offerta applicata al prezzo normale di vendita di ciascun prodotto dia un risultato non inferiore all’importo di acquisto del medesimo prodotto da parte dell’esercente. (Segue esempio riportato nella risoluzione n. 376704 del 30 novembre 2016).
“All’acquisto di un prodotto venduto al prezzo normale di vendita (es. 500 euro) un altro venga offerto dall’esercente a un prezzo molto più vantaggioso di quello normalmente praticato (es. 10 euro invece che 100 euro),
I due importi, corrispondenti ai prezzi effettivamente praticati dall’esercente nel caso di vendita promozionale nella modalità su indicata, vanno sommati e, sulla base del risultato (510 euro), va calcolata la percentuale di sconto complessivamente praticata (510 su 600).
Tale percentuale va applicata a ciascuno dei due importi di prezzo originari dei due prodotti, ossia gli importi corrispondenti ai due prezzi normalmente praticati ove non si tratti di vendita promozionale.
Nel caso in cui uno dei due importi risultanti dall’applicazione della percentuale di sconto a ciascuno dei due prezzi di vendita normalmente praticati, risulti inferiore all’importo corrispondente a quello di acquisto da parte dell’esercente, l’operazione promozionale ricadrebbe nell’ambito di applicazione della disciplina sottocosto di cui al DPR 6 aprile 2001, n. 218.”
Cosa rischia chi non rispetta la normativa?
Nel caso in cui non vengano rispettate tutte le indicazioni emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di fatto si è realizzato una manifestazione a premi senza adempire agli obblighi previsti D.P.R. 430 del 2001, essendo così passibili di pesanti sanzioni.
Come in tutte le attività in cui si fa una promessa al consumatore è bene essere il più possibile trasparenti, facendo tutto il necessario per informare il Cliente in maniera esaustiva sulle condizioni dell’iniziativa prima dell’acquisto del bene/servizio per evitare che un vantaggio economico si trasformi in un motivo di scontento per i vostri Clienti.